In Gazzetta Ufficiale le modifiche al DPR 462/01
- 29 Febbraio 2020
Modifiche al DPR 462/01: è stata pubblicata come supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2020 la Legge 28 febbraio 2020, n. 8; ovvero la Legge di conversione del DL 30 dicembre 2019, n. 162. Diventano quindi definitivamente operative le modifiche apportate al DPR 462/01 introdotte dall’articolo 36 di cui abbiamo parlato QUI.
QUI il testo del DPR 462/01 aggiornato in formato .pdf (estratto da “La legislazione per il settore elettrico” ed. 2020 © NT24)
Nei prossimi giorni cercheremo di rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, per quanto possibile, in attesa di chiarimenti ufficiali. Di seguito i documenti pubblicati in Gazzetta:
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.».
Di seguito il nuovo articolo 7bis del DPR 462/01:
DPR 462/01 – Art. 7-bis
Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».